{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-04-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-21_2015-04-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120591&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5dca248ff9ef799ea2a6e5dc4486d627"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.04.2015 16.2013.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di carta di credito - competenza territoriale - validità di une proroga di foro contenuta nelle condizioni generali - responsabilità solidale di un membro del consiglio d'amministrazione - saggio degli interessi"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:40", "Checksum": "e8f7aaea7d70bcfaf9dddcda55c450f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.04.2015 16.2013.21\nRegesto:\nContratto di carta di credito - competenza territoriale - validità di une proroga di foro contenuta nelle condizioni generali - responsabilità solidale di un membro del consiglio d'amministrazione - saggio degli interessi\n\n\n10. Il reclamante ribadisce che la controparte non ha provato lo scoperto e di non averlo mai riconosciuto.\na) In concerto, agli atti figura l'estratto conto del 16 febbraio 2009 prodotto dall'istante dal quale risulta che nel periodo dal 22 gennaio al 5 febbraio 2009, con la carta di credito __________ n. __________ in possesso al reclamante sono stati effettuati alla Banca __________ di __________ sette prelievi per un totale di fr. 7175.– (doc. E). I successivi estratti conto agli atti, datati rispettivamente 16 marzo 2009 (doc. E), 15 aprile 2009 (doc. E) e 15 maggio 2009 (doc. D), riportano il medesimo importo scoperto maggiorato dagli interessi e dalle spese nel frattempo maturati. Secondo il Pretore aggiunto, inoltre, in virtù del punto 4 delle condizioni generali i conteggi dovevano essere inviati solo all'azienda e in assenza di una loro contestazione entro 30 giorni, essi valevano come approvati. E, siccome l'estratto conto mensile di fr. 7431.90 inviato il 15 maggio 2009 dall'istante a C__________ AG non è ritornato come non recapitato o rifiutato né è stato contestato nel menzionato termine, il primo giudice ha concluso che l'azienda ha tacitamente riconosciuto il suo corrispondente debito nei confronti della banca, debito di cui il convenuto deve rispondere in via solidale giusta gli art. 143 e segg. CO.\nb) Il reclamante non si confronta con tale argomentazione, limitandosi a ribadire la sua opinione secondo cui il comportamento di C__________ AG non può essergli opposto. Quanto alla circostanza reiterata dal convenuto secondo cui la prima comunicazione della controparte da lui ricevuta risalirebbe al 20 luglio 2009 e che in precedenza la banca non avrebbe avuto alcun contatto con lui, oltre a non essere suffragata da nessun riscontro e quindi a costituire pura allegazione di parte, essa è smentita dal fatto che il 3 giugno 2009 egli ha risposto alla lettera del 20 maggio 2009 inviatagli dall'istituto bancario (doc. 4). Per di più, appare dubbio che l'interessato non abbia ricevuto gli estratti conto, ove appena si pensi che tutti gli estratti agli atti risultano essere stati inviati alla sua attenzione (“C__________ AG, Hernn RE 1”) e che l'indirizzo della società C__________ AG (__________) coincide con il suo recapito. Irrilevante ai fini del giudizio appare poi il fatto che il reclamante ribadisca di non essere stato più attivo per la società dal mese di aprile 2009, giacché il fatto che egli non era più attivo in seno a C__________ AG dal mese di aprile 2009 e che da metà maggio 2009 non fosse più un dirigente della stessa, non lo esonera dall'obbligo di pagare i debiti da lui contratti in precedenza.\n11. Il reclamante rimprovera infine il Pretore aggiunto di non avere esaminato la sua contestazione relativa al tasso degli interessi di mora, a suo dire del tutto esorbitante e ingiustificato. Ora, che il primo giudice si sia limitato a asserire che “gli interessi di ritardo del 15%, previsti al punto 5 delle CG, sono dovuti dalla data e sulla somma indicate dall'istante e rimaste incontestate” e non abbia quindi esaminato la censura sollevata dal convenuto è indubbio, ma ciò poco giova. Il tasso di interessi concordato in concreto dalle parti, pari al 15%, non viola infatti il diritto federale e in particolare la giurisprudenza del Tribunale federale che sanziona con la nullità la pattuizione di un saggio d'interesse superiore al 18% siccome contrario ai buoni costumi (DTF 93 II 191 consid. b; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_69/2014 del 28 aprile 2014, consid. 6.3.2). Anche su questo punto il reclamo si rivela quindi destituito di fondamento.\n12. In definitiva il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di assegnare all'opponente, che ha agito per il tramite del proprio servizio giuridico, un'indennità d'inconvenienza, non avendo la stessa motivato conformemente all'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 800.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano indennità.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– avv.; –.\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}