{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-04-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-21_2015-04-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120591&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5dca248ff9ef799ea2a6e5dc4486d627"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.04.2015 16.2013.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di carta di credito - competenza territoriale - validità di une proroga di foro contenuta nelle condizioni generali - responsabilità solidale di un membro del consiglio d'amministrazione - saggio degli interessi"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:40", "Checksum": "e8f7aaea7d70bcfaf9dddcda55c450f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.04.2015 16.2013.21\nRegesto:\nContratto di carta di credito - competenza territoriale - validità di une proroga di foro contenuta nelle condizioni generali - responsabilità solidale di un membro del consiglio d'amministrazione - saggio degli interessi\n\n\na) La qualificazione della posizione giuridica dei membri del consiglio d'amministrazione di una società anonima è controversa (DTF 130 III 213 consid. 2.1; 128 III 131, consid. 1a; sentenza del Tribunale federale 4A_452/2013 del 31 marzo 2014, consid. 7.2). Determinante è sapere se il membro della persona giuridica riceve delle istruzioni. In questo caso, si tratta di una relazione giuridica derivante al tempo stesso dal contratto di lavoro e dal diritto delle società, mentre nel caso contrario viene piuttosto ammessa l'esistenza di un contratto innominato simile al mandato (DTF 125 III 78 consid. 4; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurigo 2009, n. 4 in fine ad. art. 319 CO).\nb) In concreto, davanti al primo giudice, il reclamante si è limitato a asserire di avere sempre “utilizzato la carta di credito per questioni professionali, come impiegato della ditta e mai per motivi privati” e che “la carta di credito è stata utilizzata solo per le spese derivanti dal lavoro” (verbale di discussione del 27 settembre 2010, memoriale di risposta allegato, pag. 3). Il fatto che il convenuto, vicepresidente del consiglio di amministrazione della C__________ AG fin dalla sua costituzione, fosse un dipendente rimane tuttavia una semplice allegazione di parte, non suffragata da alcuna prova. Niente agli atti permette infatti di ritenere l'esistenza di un rapporto di lavoro tra RE 1 e C__________ AG, in particolare dagli atti non si evince la presenza di un rapporto di subordinazione tra i due. Non essendo dimostrato che il convenuto fosse un dipendente, non trova dunque applicazione la giurisprudenza del Tribunale federale, di cui peraltro il reclamante non si avvale, secondo cui è nulla siccome contraria all'art. 327a cpv. 3 CO una clausola che rende responsabile per lo scoperto risultante dall'utilizzato di una carta di credito aziendale non solo l'azienda ma anche il dipendente a cui la carta di credito è messa a disposizione (DTF 124 III 305; RtiD II-2005 pag. 738; II CCA, sentenza inc. 12.2014.59 del 18 giugno 2014, consid. 6).\n7. Il reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non avere considerato come la banca non gli abbia fornito le spiegazioni concernenti la nuova carta di credito da lui richieste con i suoi scritti del 3 giugno 2009 e del 1° marzo 2010. In concreto, per tacere del fatto che l'interessato nemmeno specifica quali informazioni non gli sarebbero state fornite e che dalle sue due lettere non risultano particolari richieste di delucidazioni, egli non trae alcuna conclusione dalla sua asserzione. Non essendo l'asserita mancanza di informazioni uno dei motivi per cui il reclamante chiede l'annullamento della decisione impugnata, sulla questione non giova attardarsi.\n8. Il reclamante sostiene di essere stato informato per la prima volta nel maggio 2009 dei problemi relativi al pagamento degli importi derivanti dall'utilizzo della carta aziendale e di essere chiamato alla cassa come “debitore solidale”. Queste circostanze, oltre a apparire dubbie già per il fatto che egli era il vicepresidente del consiglio di amministrazione della società e che in seno della stessa si occupava della contabilità (cfr. deposizioni di __________ A__________ del 20 maggio 2011, verbali pag. 2 e di __________ T__________ del 27 ottobre 2011, verbali pag. 2), non sono suffragate da alcuna prova o riscontro oggettivo. Comunque sia, nemmeno il reclamante pretende che il fatto di non avere saputo delle menzionate difficoltà prima di maggio 2009 possa costituire un motivo di annullamento della decisione impugnata. In proposito non occorre perciò dilungarsi.\n9. Il reclamante rimprovera il primo giudice di non avere considerato che nessuno ha mai attirato la sua attenzione sul fatto che lui e C__________ AG dovessero rispondere solidalmente nei confronti dell'istante per le obbligazioni derivanti dall'utilizzo della carta di credito aziendale e di non avere mai accettato di essere condebitore con l'azienda. Ora, è vero che il Pretore aggiunto non si è espressamente diffuso su questa contestazione del convenuto. Resta il fatto che egli ha accertato come il formulario sottoscritto il 6 giugno 2007 dal convenuto a titolo personale e in veste di titolare della carta di credito aziendale riportasse la dichiarazione con cui egli, quale titolare della carta di credito, affermava di “avere ricevuto, letto, compreso e accettato integralmente le CG per la carta di credito aziendale e di obbligarsi solidalmente con C__________ AG ad adempiere tutte le obbligazioni derivanti dall'uso della carta di credito”, così come il fatto che “il punto 1 delle CG ribadisce che il titolare della carta di credito e l'azienda rispondono solidalmente verso la banca, ossia ognuno singolarmente e per l'intero debito, per il pagamento della tassa annuale e di tutte le obbligazioni derivanti dall'uso della carta di credito”.\nPremesso ciò, è evidente che per il primo giudice le menzionate CG costituivano parte integrante del contratto di carta di credito aziendale, ciò che il reclamante del resto non nega. In tali circostanze, le condizioni generali, salvo per quanto concerne eventuali clausole insolite, sono opponibili al convenuto indipendentemente dal fatto che non sia stato reso attento ad esse né con spiegazioni né con particolari accorgimenti grafici che le evidenziassero. La contestata norma delle stesse (punto 1) è pertanto applicabile al reclamante, tanto più che nella clausola sono evidenziate in grassetto le parole “haften solidarisch”. Anche sotto questo profilo il reclamo è destinato quindi all'insuccesso."}