{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-04-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-21_2015-04-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120591&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5dca248ff9ef799ea2a6e5dc4486d627"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.04.2015 16.2013.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di carta di credito - competenza territoriale - validità di une proroga di foro contenuta nelle condizioni generali - responsabilità solidale di un membro del consiglio d'amministrazione - saggio degli interessi"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:40", "Checksum": "e8f7aaea7d70bcfaf9dddcda55c450f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.04.2015 16.2013.21\nRegesto:\nContratto di carta di credito - competenza territoriale - validità di une proroga di foro contenuta nelle condizioni generali - responsabilità solidale di un membro del consiglio d'amministrazione - saggio degli interessi\n\n\nb) Premesso ciò, per il Tribunale federale la validità di una rinuncia al foro di domicilio del convenuto, presuppone che la controparte possa ritenere, in buona fede, che costui, accettando il contratto, abbia pure accettato la clausola di proroga di foro. In particolare la clausola di proroga del foro deve essere chiara e univoca e ove si trovi nelle condizioni generali prestampate, essa deve essere evidenziata e collocata in un posto ben visibile (DTF 128 I 277 consid. 2.3 con rinvii). Trattandosi di un destinatario esperto in affari e con cognizioni giuridiche, la sua controparte può in principio ritenere che ha consapevolmente rinunciato al giudice del suo domicilio quando la clausola di proroga di foro è posta in evidenza e il suo senso è chiaro.\nNel caso in cui la parte sia inesperta negli affari e priva di cognizione giuridiche, la validità di una rinuncia al foro di domicilio è subordinata alla condizione che la parte sia resa specialmente attenta sulla clausola di proroga di foro e le sia spiegato il suo significato, anche quando la stessa è formu-lata in modo chiaro e posta in rilievo rispetto alle altre disposizioni contrattuali (v. anche DTF 104 Ia 278 consid. 4). Per ammettere la validità di una clausola di proroga di foro, non è tuttavia necessario provare un'esperienza particolare negli affari o in diritto. Quando la clausola è posta in evidenza e il suo senso è chiaro, è sufficiente – in applicazione del principio dell'affidamento – anche l'esperienza di un partner contrattuale mediamente formato (DTF 109 Ia 55 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale del 4A_247/2013, consid. 2).\nc) Nella fattispecie, le condizioni generali contengono la seguente proroga di foro (ultimo paragrafo del punto 9):\n“(…) Erfüllungsort, Betreibungsort für die Inhaber und die Firmen mit ausländischem Wohnsitz bzw. ihres Sitzes und ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahren ist Lugano. (…)”\nOra, tale clausola è chiara e univoca. Certo essa è scritta con un carattere di stampa e un'interlinea ridotti, ma tali sono le caratteristiche redazionali di tutte le altre clausole delle condizioni generali. Per di più, queste sono redatte interamente su un solo foglio, la clausola è evidenziata in grassetto ed è posta in basso a destra immediatamente sopra lo spazio previsto per le firme. RE 1, poi, ha firmato il modulo di richiesta della carta di credito aziendale sia come rappresentante della società, insieme a __________ T__________, sia come titolare della carta (doc. C, pag. 2 e 4). Egli ha altresì apposto la sua firma sui moduli di richiesta della carta (doc. C, pag. 2 e 4) dichiarando di avere ricevuto, letto e compreso e accettato le condizioni generali (punto 2). In tali circostanze, tenuto conto che nemmeno il convenuto pretende di essere persona inesperta negli affari, non vi erano ragioni che imponessero una spiegazione e un avvertimento previo della rinuncia al foro del proprio domicilio contenuta nelle note condizioni generali. Ne discende che la conclusione del primo giudice, secondo cui la proroga del foro era validamente pattuita, non può dirsi errata.\n5. Il reclamante ripropone la sua contestazione secondo cui la petizione dev'essere respinta per mancanza di legittimazione passiva, perché l'importo di cui la controparte chiede il pagamento non deriva dall'utilizzo della carta “P__________” da lui richiesta con il formulario del 6 giugno 2007, ma da un'altra carta di credito aziendale per la quale non ha sottoscritto alcun contratto. A suo parere, soggiunge, se l'opinione del primo giudice fosse corretta non si comprenderebbe il motivo per cui si sarebbe dovuto anche mutare l'emittente della carta. Se non che, così argomentando, il reclamante trascura il fatto che il primo giudice ha accertato che la sostituzione della prima carta di credito rilasciatagli con un'altra denominata “C__________” è stata causata dalla fine della collaborazione tra l'istante e P__________ AG e che né lui né l'azienda “hanno presentato alcuna nuova richiesta di carta di credito e, dunque, non è stato concluso alcun nuovo contratto”. L'interessato, inoltre, nemmeno si confronta con l'argomentazione del Pretore aggiunto secondo cui il convenuto, benché l'onere della prova fosse a suo carico, non è stato in grado di dimostrare quanto da lui asserito, vale a dire che la carta di credito aziendale su cui si fonda la pretesa dell'istante sia stata rilasciata in virtù di un nuovo contratto concluso con C__________ AG. Per di più, il reclamante non nega di avere ricevuto lo scritto del 17 luglio 2007 inviatogli dalla controparte (fascicolo edizione documenti, doc. B), con il quale la banca non solo lo ha informato della fine della sua collaborazione con P__________ AG e del previsto invio di una nuova carta di credito aziendale denominata “C__________”, ma gli ha pure spiegato che l'adozione della nuova carta non avrebbe comportato cambiamenti rispetto a quanto pattuito per la “P__________”. Su questo punto la decisione impugnata sfugge dunque alla critica.\n6. Il reclamante lamenta il fatto che il Pretore aggiunto non abbia considerato che egli ha sempre utilizzato la carta di credito per questioni professionali, come impiegato della ditta e mai per motivi privati. L'opponente sostiene invece che RE 1 non ha dimostrato di avere chiesto e utilizzato la carta di credito in veste di dipendente di C__________ AG, sottolineando che non ha nemmeno indicato nel formulario di richiesta della carta la funzione da lui ricoperta in seno all'azienda."}