{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-04-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-21_2015-04-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120591&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5dca248ff9ef799ea2a6e5dc4486d627"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.04.2015 16.2013.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di carta di credito - competenza territoriale - validità di une proroga di foro contenuta nelle condizioni generali - responsabilità solidale di un membro del consiglio d'amministrazione - saggio degli interessi"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:40", "Checksum": "e8f7aaea7d70bcfaf9dddcda55c450f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.04.2015 16.2013.21\nRegesto:\nContratto di carta di credito - competenza territoriale - validità di une proroga di foro contenuta nelle condizioni generali - responsabilità solidale di un membro del consiglio d'amministrazione - saggio degli interessi\n\n\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di \"manifestamente errato\" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).\n3. Il Pretore aggiunto ha dapprima accertato la sua competenza territoriale, rilevando che il contratto stipulato tra le parti non rientrava nel novero di quelli conclusi con consumatori ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 vLForo e che la proroga di foro contenuta nelle condizioni generali era conforme all'art. 9 vLForo. Al riguardo egli ha considerato che al convenuto non dovessero essere spiegate le condizioni generali allegate al contratto concernente il rilascio della carta di credito aziendale, poiché lo stesso apponendo la sua firma sul formulario aveva dichiarato di “avere ricevuto, letto, compreso e accettato” le medesime. Il primo giudice ha poi respinto l'“eccezione” di carenza di legittimazione passiva, stabilendo che con il rilascio di una nuova carta di credito aziendale non si era creato un nuovo contratto tra la banca e l'azienda, giacché la sostituzione aveva riguardato unicamente il supporto plastico della stessa.\nIl Pretore aggiunto ha così accertato che la C__________ AG aveva concluso con la CO 1 un contratto di carta di credito aziendale accettandone le relative condizioni generali. Egli ha altresì appurato che a questo contratto si era aggiunto un accordo tra l'istituto bancario e RE 1 in virtù del quale il cliente, oltre ad avere anch'egli accettato le condizioni generali del contratto principale aveva, quale titolare della carta di credito in questione, il diritto di usarla impegnandosi nei confronti della banca, solidalmente con l'azienda, a onorare le obbligazioni sorte dall'uso della medesima. Ciò premesso, il primo giudice preso atto che lo scoperto di fr. 7431.90, indicato sull'estratto conto mensile trasmesso il 15 maggio 2009 da CO 1 a C__________ AG, era rimasto incontestato, ha stabilito che l'azienda aveva tacitamente riconosciuto il debito nei confronti della banca. Egli ha pertanto ammesso la responsabilità solidale del convenuto, obbligandolo a versare all'istituto bancario fr. 7431.90 oltre interessi al 15%, tasso indicato nelle condizioni generali.\n4. Il reclamante ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, ribadendo che la clausola di proroga di foro prevista al punto 9 delle condizioni generali, scritta in caratteri microscopici e non particolarmente evidenziata e sulla quale la banca non ha attirato la sua attenzione, non era da lui conosciuta. Egli rimprovera al Pretore aggiunto di non avere considerato che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale la validità di una clausola di proroga di foro presuppone che sia bene evidenziata e che la parte che rinuncia al proprio giudice naturale sia resa attenta alla stessa, non bastando la sottoscrizione delle condizioni generali.\na) Secondo l'art. 406 CPC la validità di una proroga di foro si determina in base al diritto in vigore al momento in cui fu pattuita. E in concreto, non è contestato che un contratto di carta di credito aziendale – come quello in esame – non è un contratto concluso con consumatori ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 vLForo poiché non ha per oggetto prestazioni di consumo corrente destinate al fabbisogno personale o familiare di un consumatore, ma attiene a un'attività professionale o commerciale (DTF 132 III 268 consid. 2.2.2; CCC, sentenza inc. 16.2002.24 del 3 luglio 2002 con rinvio a Gross in: Müller/Wirth [curatori], Gerichtsstandsgesetz, Kommentar zum Bundesgesetz, Zurigo 2001, n. 181 ad art. 22 LForo)."}