{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-04-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-21_2015-04-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120591&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5dca248ff9ef799ea2a6e5dc4486d627"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.04.2015 16.2013.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di carta di credito - competenza territoriale - validità di une proroga di foro contenuta nelle condizioni generali - responsabilità solidale di un membro del consiglio d'amministrazione - saggio degli interessi"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:40", "Checksum": "e8f7aaea7d70bcfaf9dddcda55c450f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.04.2015 16.2013.21\nRegesto:\nContratto di carta di credito - competenza territoriale - validità di une proroga di foro contenuta nelle condizioni generali - responsabilità solidale di un membro del consiglio d'amministrazione - saggio degli interessi\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 29 aprile 2013 presentato da\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 6 giugno 2007 CO 1 ha rilasciato una carta di credito aziendale “P__________” alla società C__________ AG e a RE 1 destinata a essere utilizzata da quest'ultimo, all'epoca vicepresidente del suo consiglio di amministrazione. La predetta carta di credito è poi stata successivamente sostituita con un'altra denominata “C__________”. Il 20 maggio 2009, CO 1, preso atto come C__________ AG fosse diventata insolvente, ha diffidato RE 1 a pagare nella sua qualità di debitore solidale lo scoperto derivante dall'utilizzo della carta di credito aziendale di fr. 7431.90, compresi fr. 216.90 quali interessi già maturati. Non avendo ottenuto alcun pagamento, il 6 agosto 2009 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Soletta, al quale l'escusso ha interposto opposizione. Il 29 ottobre 2009 l'Amtsgerichtspräsident di Soletta-Lebern ha pronunciato, in applicazione dell'art. 731b CO, lo scioglimento di C__________ AG e ne ha ordinato la liquidazione secondo le norme applicabili al fallimento.\nB. Il 27 luglio 2010 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 7431.90 oltre interessi del 15% su fr. 7215.– dal 31 maggio 2009, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza del 27 settembre 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, eccependo preliminarmente il difetto di competenza territoriale del giudice adito e la mancanza di legittimazione passiva. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi. Nei loro rispettivi allegati del 14 maggio e del 21 maggio 2012 le parti hanno riconfermato le loro posizioni.\nC. Statuendo il 20 marzo 2013 il Pretore aggiunto ha condannato il convenuto a versare all'istante fr. 7431.90 oltre interessi al 15% dal 31 maggio 2009 su fr. 7215.– e ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato PE. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1300.– per ripetibili.\nD. Contro il predetto giudizio RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 aprile 2013 in cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Con decreto del 29 aprile 2013 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nella sua risposta del 7 giugno 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le decisioni emanate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 – come quella in esame – sono pertanto impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 21 marzo 2013. Iniziato a decorrere il giorno successivo, il termine d'impugnazione è rimasto sospeso dal 24 marzo al 7 aprile 2013 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), ha ripreso a decorrere l'8 aprile 2013 e sarebbe scaduto lunedì 6 maggio 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 29 aprile 2013 il reclamo è pertanto tempestivo."}