La resistente, nondimeno, rifonderà alla controparte, un'adeguata indennità (art. 106 cpv. 1 CPC). L'indennità di prima sede va ridotta tenendo conto del fatto che il rappresentate dell'istante non è un avvocato. Per questi motivi, decide: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata: 1. La petizione è accolta. Di conseguenza, CO 1 è obbligata a pagare a RE 1 fr. 9970.70. 2. Gli oneri processuali sono a carico dello Stato. La convenuta rifonderà all'attore un'indennità di fr. 500.–. II. Non si prelevano spese processuali. CO 1 rifonderà a RE 1 un'indennità di fr. 200.–. III. Notificazione a: