Resta il fatto che, come si è detto, il ritardo del 24 ottobre 2011, una delle cause del licenziamento immediato, non è stato provato. ll datore di lavoro non poteva valersi di tale asserito ritardo per giustificare il licenziamento in tronco, come correttamente stabilito dal Pretore. Analogamente la conclusione del primo giudice merita conferma per quanto concerne le assenze ingiustificate, tanto più che immediatamente prima del giorno del licenziamento nemmeno la convenuta pretende che il lavoratore si sia assentato senza permesso. In tali circostanze, la convenuta non ha dimostrato, come le incombeva, gli estremi per una risoluzione immediata del rapporto di lavoro.