Manchevolezze minori possono sì giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 31, consid. 4.1). L'avviso, anche se formulato il più chiaramente possibile e contenente la minaccia di licenziamento, non ha lo scopo di permettere in seguito al datore di lavoro di mettere fine al contratto per una bazzecola (DTF 127 III 158, consid. 1c). b) Relativamente al rimprovero mosso al lavoratore di essere giunto in ritardo sul posto di lavoro il 24 ottobre 2011, agli atti non vi è alcun riscontro che confermi l'allegazione della convenuta.