L'opponente rileva che ad ogni modo i motivi indicati nella lettera del 25/28 ottobre 2011 erano sufficienti per giustificare il licenziamento in tronco. In sintesi, essa rimprovera al lavoratore ripetuti ritardi sul posto di lavoro di 20-30 minuti, ripetute assenze ingiustificate (7 marzo 2011, 23 maggio 2011, 29 luglio 2011, 26 settembre 2011) e rientri tardivi dopo i “ponti” dell'ascensione e del Corpus Domini (cfr. osservazioni al reclamo pag. 5 segg.).