12.2012.159 dell'8 maggio 2013, consid. 3.1), sotto questo profilo il motivo a giustificazione della risoluzione immediata del contratto non poteva essere preso in considerazione. c) È vero che, eccezionalmente, chi ha dato la disdetta può prevalersi in una causa anche di ulteriori motivi, già esistiti ed emersi solo in seguito, purché non li abbia conosciuti prima, né abbia potuto conoscerli (sentenza del Tribunale federale 4A_95/2009 del 2 novembre 2009, consid. 4.2.4.1; DTF 127 III 314, consid. 4a; DTF 124 III 29, consid. 3c; DTF 121 III 472, consid. 5a). Resta il fatto che manifestamente tale eventualità non è realizzata nella fattispecie in esame: