Non possiamo infatti tollerare che un dipendente si permetta di rispondere in modo maleducato e presuntuoso al proprio datore di lavoro il quale ha ritenuto opportuno presentare delle giustificate osservazioni in merito al suo modo di comportarsi, al mancato rispetto degli orari di lavoro, ecc”. In tale atto non vi è alcuna menzione al rifiuto da parte del lavoratore di sottomettersi alla nota direttiva. E siccome determinante è il motivo ritenuto grave comunicato al dipendente al momento della disdetta (sentenza del Tribunale federale 4A_95/2009 del 2 novembre 2009, consid. 4.2.4.1; II CCA, sentenza inc. 12.2012.159 dell'8 maggio 2013, consid.