Il Pretore, come si è detto, ha ritenuto giustificato il licenziamento in tronco poiché il dipendente aveva manifestato l'intenzione di disubbidire al divieto di “fare il ponte” lunedì 31 ottobre 2011, ciò che a suo parere “denota un'insubordinazione nei confronti del datore di lavoro tale da compromettere il rapporto di fiducia indispensabile per una buona e costruttiva collaborazione. Il signor R__________ infatti, si vede confrontato con un dipendente sul quale non può fare pieno affidamento e che non fa gli interessi dell'impresa.