E in concreto, all'udienza del 26 giugno 2012 la convenuta, dopo aver preso atto della replica dell'istante, ha nondimeno confermato le offerte di prova già proposte nella risposta, ciò che poteva significare che quanto da lei asserito nella risposta non fosse ammesso. 6. Il Pretore, come si è detto, ha ritenuto giustificato il licenziamento in tronco poiché il dipendente aveva manifestato l'intenzione di disubbidire al divieto di “fare il ponte” lunedì 31 ottobre 2011, ciò che a suo parere “denota un'insubordinazione nei confronti del datore di lavoro tale da compromettere il rapporto di fiducia indispensabile per una buona e costruttiva collaborazione.