A suo dire, il primo giudice non ha considerato che nella lettera di disdetta non vi è alcun accenno in merito all'inosservanza del divieto di effettuare “il ponte” in occasione della festività di Ognissanti. Per di più, soggiunge, quand'anche avesse proferito durante la discussione del 25 ottobre 2011 l'intenzione di assentarsi quel giorno, ciò non potrebbe essere considerato un valido motivo di risoluzione immediata del contratto di lavoro poiché si arriverebbe “al paradosso che un licenziamento immediato possa essere considerato giustificato ancora prima che il lavoratore disattenda con i fatti (e non con le parole provocate magari da un momento di rabbia) una direttiva impartita dal