Il reclamante contesta l'esistenza dei presupposti per un licenziamento immediato ai sensi dell'art. 337 CO, rilevando che nessun testimone aveva avvalorato le affermazioni sostenute dalla convenuta per motivare la disdetta. A suo dire, il primo giudice non ha considerato che nella lettera di disdetta non vi è alcun accenno in merito all'inosservanza del divieto di effettuare “il ponte” in occasione della festività di Ognissanti.