Secondo il primo giudice, l'istruttoria non aveva permesso di accertare che l'istante tardasse ad arrivare sul posto di lavoro, né che la convenuta l'avesse avvertito sulle conseguenze di tali ritardi e nemmeno emergerebbero prove dal fascicolo processuale sull'arbitrarietà delle assenze del lavoratore. Relativamente alla discussione del 25 ottobre 2011, il Pretore, dopo avere rilevato che non era stato dimostrato un atteggiamento particolarmente grave da parte del dipendente, né erano provate le frasi irriverenti invocate dal datore di lavoro, ha accertato il rifiuto del dipendente di sottomettersi a una direttiva relativa al divieto di effettuare “il ponte” il giorno prima della festività