4.2 e rinvii). 3. Nella decisione impugnata il Pretore, richiamato l'art. 337 CO, ha stabilito che le minacce proferite il 25 ottobre 2011 dal dipendente nei confronti del datore di lavoro non potevano essere prese in considerazione per valutare la validità della disdetta immediata poiché successive al suo licenziamento. Secondo il primo giudice, l'istruttoria non aveva permesso di accertare che l'istante tardasse ad arrivare sul posto di lavoro, né che la convenuta l'avesse avvertito sulle conseguenze di tali ritardi e nemmeno emergerebbero prove dal fascicolo processuale sull'arbitrarietà delle assenze del lavoratore.