Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'attore il 4 marzo 2013. Iniziato a decorrere il giorno successivo, il termine d'impugnazione è rimasto sospeso dal 24 marzo al 7 aprile 2013 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC) e sarebbe scaduto il 18 aprile 2013. Consegnato alla Posta svizzera il 17 aprile 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) il reclamo è pertanto tempestivo.