Statuendo il 1° marzo 2013 il Pretore ha respinto la petizione. Non sono state prelevate spese ma l'attore è stato tenuto a rifondere alla controparte fr. 2000.– per ripetibili. C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 aprile 2013, chiedendone in via principale l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere la petizione, o quanto meno, di annullarla e di rinviare gli atti al Pretore per l'istruzione e nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 13 maggio 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Considerando in diritto: