{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-10-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-20_2014-10-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118079&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ec9821abb7ef76a8dc3f60410aa0d85e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 13.10.2014 16.2013.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro  - licenziamento immediato ingiustificato - nuovi motivi di licenziamento invocati dal datore di lavoro"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:29:05", "Checksum": "9105fc9b05d372284b199a829bd1164b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 13.10.2014 16.2013.20\nRegesto:\nContratto di lavoro  - licenziamento immediato ingiustificato - nuovi motivi di licenziamento invocati dal datore di lavoro\n\n\nb) Relativamente al rimprovero mosso al lavoratore di essere giunto in ritardo sul posto di lavoro il 24 ottobre 2011, agli atti non vi è alcun riscontro che confermi l'allegazione della convenuta. È possibile che in passato ritardi si siano verificati (deposizione di __________ B__________ del 3 settembre 2012, verbali pag. 3 e 4), così come che il lavoratore possa essere stato ripreso oralmente (deposizione di E__________ del 13 dicembre 2012, verbali pag. 20). Resta il fatto che, come si è detto, il ritardo del 24 ottobre 2011, una delle cause del licenziamento immediato, non è stato provato. ll datore di lavoro non poteva valersi di tale asserito ritardo per giustificare il licenziamento in tronco, come correttamente stabilito dal Pretore. Analogamente la conclusione del primo giudice merita conferma per quanto concerne le assenze ingiustificate, tanto più che immediatamente prima del giorno del licenziamento nemmeno la convenuta pretende che il lavoratore si sia assentato senza permesso. In tali circostanze, la convenuta non ha dimostrato, come le incombeva, gli estremi per una risoluzione immediata del rapporto di lavoro.\n8. Visto quanto precede il reclamo è provvisto di fondamento e deve essere accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. Ora, l'art. 337c cpv. 1 CO conferisce al lavoratore licenziato immediatamente senza causa grave il diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto. Nel caso concreto, il termine contrattuale di preavviso è di due mesi. Lo stipendio dei mesi da novembre a dicembre 2011 è pertanto dovuto. Gli importi indicati dall'attore non sono stati contestati dalla convenuta nella loro entità. Ne segue che in accoglimento della petizione la convenuta è obbligata al pagamento in favore dell'attore di fr. 9970.70.\n9. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La resistente, nondimeno, rifonderà alla controparte, un'adeguata indennità (art. 106 cpv. 1 CPC). L'indennità di prima sede va ridotta tenendo conto del fatto che il rappresentate dell'istante non è un avvocato.\nPer questi motivi,\ndecide: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:\n1. La petizione è accolta.\nDi conseguenza, CO 1 è obbligata a pagare a RE 1 fr. 9970.70.\n2. Gli oneri processuali sono a carico dello Stato. La convenuta rifonderà all'attore un'indennità di fr. 500.–.\nII. Non si prelevano spese processuali. CO 1 rifonderà a RE 1 un'indennità di fr. 200.–.\nIII. Notificazione a:\n|\n|\n–; –.\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}