{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-10-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-20_2014-10-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118079&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ec9821abb7ef76a8dc3f60410aa0d85e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 13.10.2014 16.2013.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro  - licenziamento immediato ingiustificato - nuovi motivi di licenziamento invocati dal datore di lavoro"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:29:05", "Checksum": "9105fc9b05d372284b199a829bd1164b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 13.10.2014 16.2013.20\nRegesto:\nContratto di lavoro  - licenziamento immediato ingiustificato - nuovi motivi di licenziamento invocati dal datore di lavoro\n\n\n6. Il Pretore, come si è detto, ha ritenuto giustificato il licenziamento in tronco poiché il dipendente aveva manifestato l'intenzione di disubbidire al divieto di “fare il ponte” lunedì 31 ottobre 2011, ciò che a suo parere “denota un'insubordinazione nei confronti del datore di lavoro tale da compromettere il rapporto di fiducia indispensabile per una buona e costruttiva collaborazione. Il signor R__________ infatti, si vede confrontato con un dipendente sul quale non può fare pieno affidamento e che non fa gli interessi dell'impresa. In siffatte condizioni, non si può pretendere dal datore di lavoro, in buona fede, la continuazione del rapporto di lavoro sino alla scadenza del termine per un licenziamento ordinario”.\na) Giusta l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi; a richiesta dell'altra parte, la risoluzione immediata dev'essere motivata per scritto. È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta la continuazione del contratto (art. 337 cpv. 2 CO). Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo, ovvero di regola, in presenza di mancanze particolarmente gravi (DTF 137 III 304, consid. 2.1.1).\nb) Nel caso concreto, è indubbio che in una circolare del 6 ottobre 2011 il datore di lavoro aveva comunicato ai propri dipendenti che il lunedì 31 ottobre successivo non sarebbe stato ritenuto giorno di libero “per ponte” (doc. G). Che RE 1 abbia manifestato la sua intenzione di prendere libero quel giorno è stato confermato da D__________ (deposizione del 3 settembre 2012, verbali pag. 5). Ciò premesso, ci si può chiedere se la prospettata intenzione di violare una direttiva del datore di lavoro, annunciando una futura assenza, configuri una “causa grave” suscettibile di giustificare la disdetta immediata del rapporto di lavoro giusta l'art. 337 CO. In realtà, nella fattispecie, il licenziamento immediato è stato giustificato dalla CO 1 nel seguente modo (doc. E2):\n“Siccome si è rifiutato di ritirare la raccomandata a mano consegnata dal nostro tecnico signor B__________ e quella recapitata tramite posta ci è ritornata in quanto l'indirizzo non è più valido, le inviamo nuovamente la presente. Diamo seguito al colloquio avuto in data odierna [25 ottobre 2011], in considerazione ai motivi esposti e particolarmente al suo scorretto e inaccettabile comportamento nei confronti del nostro signor R__________, presentiamo la disdetta immediata del suo rapporto di lavoro presso la nostra ditta, per motivi gravi. Non possiamo infatti tollerare che un dipendente si permetta di rispondere in modo maleducato e presuntuoso al proprio datore di lavoro il quale ha ritenuto opportuno presentare delle giustificate osservazioni in merito al suo modo di comportarsi, al mancato rispetto degli orari di lavoro, ecc”.\nIn tale atto non vi è alcuna menzione al rifiuto da parte del lavoratore di sottomettersi alla nota direttiva. E siccome determinante è il motivo ritenuto grave comunicato al dipendente al momento della disdetta (sentenza del Tribunale federale 4A_95/2009 del 2 novembre 2009, consid. 4.2.4.1; II CCA, sentenza inc. 12.2012.159 dell'8 maggio 2013, consid. 3.1), sotto questo profilo il motivo a giustificazione della risoluzione immediata del contratto non poteva essere preso in considerazione.\nc) È vero che, eccezionalmente, chi ha dato la disdetta può prevalersi in una causa anche di ulteriori motivi, già esistiti ed emersi solo in seguito, purché non li abbia conosciuti prima, né abbia potuto conoscerli (sentenza del Tribunale federale 4A_95/2009 del 2 novembre 2009, consid. 4.2.4.1; DTF 127 III 314, consid. 4a; DTF 124 III 29, consid. 3c; DTF 121 III 472, consid. 5a). Resta il fatto che manifestamente tale eventualità non è realizzata nella fattispecie in esame: il 25/28 ottobre 2011 la resistente, per sua stessa ammissione, sapeva già che il dipendente aveva manifestato l'intenzione di disattendere la nota circolare. Ne discende che il Pretore, ritenendo giustificato il licenziamento per tale motivo ha violato il diritto.\n7. L'opponente rileva che ad ogni modo i motivi indicati nella lettera del 25/28 ottobre 2011 erano sufficienti per giustificare il licenziamento in tronco. In sintesi, essa rimprovera al lavoratore ripetuti ritardi sul posto di lavoro di 20-30 minuti, ripetute assenze ingiustificate (7 marzo 2011, 23 maggio 2011, 29 luglio 2011, 26 settembre 2011) e rientri tardivi dopo i “ponti” dell'ascensione e del Corpus Domini (cfr. osservazioni al reclamo pag. 5 segg.).\na) Ora, delle ingiurie, minacce, vie di fatto nei confronti del datore di lavoro o dei suoi organi possono giustificare un licenziamento immediato, solo se raggiungono una certa intensità (sentenze del Tribunale federale 4A_60/2014 del 22 luglio 2014, consid. 3.3; 4A_486/2007 del 14 febbraio 2008, consid. 4.1; 4C.400/2005 del 24 marzo 2006, consid. 2.1; Gloor in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 38 ad art. 337 CO). Manchevolezze minori possono sì giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 31, consid. 4.1). L'avviso, anche se formulato il più chiaramente possibile e contenente la minaccia di licenziamento, non ha lo scopo di permettere in seguito al datore di lavoro di mettere fine al contratto per una bazzecola (DTF 127 III 158, consid. 1c)."}