{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-10-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-20_2014-10-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118079&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ec9821abb7ef76a8dc3f60410aa0d85e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 13.10.2014 16.2013.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro  - licenziamento immediato ingiustificato - nuovi motivi di licenziamento invocati dal datore di lavoro"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:29:05", "Checksum": "9105fc9b05d372284b199a829bd1164b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 13.10.2014 16.2013.20\nRegesto:\nContratto di lavoro  - licenziamento immediato ingiustificato - nuovi motivi di licenziamento invocati dal datore di lavoro\n\n\n3. Nella decisione impugnata il Pretore, richiamato l'art. 337 CO, ha stabilito che le minacce proferite il 25 ottobre 2011 dal dipendente nei confronti del datore di lavoro non potevano essere prese in considerazione per valutare la validità della disdetta immediata poiché successive al suo licenziamento. Secondo il primo giudice, l'istruttoria non aveva permesso di accertare che l'istante tardasse ad arrivare sul posto di lavoro, né che la convenuta l'avesse avvertito sulle conseguenze di tali ritardi e nemmeno emergerebbero prove dal fascicolo processuale sull'arbitrarietà delle assenze del lavoratore. Relativamente alla discussione del 25 ottobre 2011, il Pretore, dopo avere rilevato che non era stato dimostrato un atteggiamento particolarmente grave da parte del dipendente, né erano provate le frasi irriverenti invocate dal datore di lavoro, ha accertato il rifiuto del dipendente di sottomettersi a una direttiva relativa al divieto di effettuare “il ponte” il giorno prima della festività di Ognissanti. E tale rifiuto, ha soggiunto, ha reso intollerabile per il datore di lavoro il proseguimento del rapporto lavorativo fino al normale termine di disdetta. In tali circostanze, il Pretore ha ritenuto il licenziamento in tronco giustificato donde la reiezione della petizione.\n4. Il reclamante contesta l'esistenza dei presupposti per un licenziamento immediato ai sensi dell'art. 337 CO, rilevando che nessun testimone aveva avvalorato le affermazioni sostenute dalla convenuta per motivare la disdetta. A suo dire, il primo giudice non ha considerato che nella lettera di disdetta non vi è alcun accenno in merito all'inosservanza del divieto di effettuare “il ponte” in occasione della festività di Ognissanti. Per di più, soggiunge, quand'anche avesse proferito durante la discussione del 25 ottobre 2011 l'intenzione di assentarsi quel giorno, ciò non potrebbe essere considerato un valido motivo di risoluzione immediata del contratto di lavoro poiché si arriverebbe “al paradosso che un licenziamento immediato possa essere considerato giustificato ancora prima che il lavoratore disattenda con i fatti (e non con le parole provocate magari da un momento di rabbia) una direttiva impartita dal datore di lavoro”. A suo parere il datore di lavoro avrebbe dovuto ammonirlo per iscritto, avvertendolo che se non si fosse presentato puntualmente al lavoro lunedì 31 ottobre 2011, avrebbe potuto considerarsi licenziato con effetto immediato.\n5. Per la resistente, il reclamante si limita a “ribadire fatti, che racconta a modo suo, senza nemmeno confrontarsi con quanto stabilito dal Pretore, né indicare il motivo per cui quest'ultimo avrebbe commesso errori, né confrontarsi con la sua motivazione”. Il reclamo, a suo dire, deve pertanto essere dichiarato irricevibile.\na) Ora, il reclamante si duole dell'errata applicazione dell'art. 337 CO da parte del primo giudice sostenendo che il comportamento rimproveratogli dal datore di lavoro nella lettera di disdetta non sia stato comprovato e lamentandosi così del fatto che il primo giudice ha ritenuto giustificato il licenziamento immediato per il solo fatto, peraltro non invocato nella lettera di disdetta, di aver rifiutato di seguire la direttiva relativa al divieto di effettuare un giorno di ferie il 31 ottobre 2011. Le sue censure contengono gli elementi essenziali per permettere di capire in cosa consista, per il reclamante, la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato.\nb) L'opponente rileva invero che l'istante non ha contestato le spiegazioni e i fatti da lei addotti nella sua risposta, sicché quanto da lei asserito è stato ammesso dalla controparte e non necessitava nemmeno di essere provato, anche se il giudice deve accertare d'ufficio i fatti. In concreto, è vero che all'udienza del 26 giugno 2012 l'attore si è limitato a confermare “le proprie allegazioni e domande”, senza contestare esplicitamente quanto allegato dalla convenuta. Sennonché, in un procedimento retto dal principio inquisitorio limitato, come quello in esame, il giudice accerta d'ufficio i fatti (art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC). Certo, egli non deve necessariamente indagare d'ufficio su fattispecie rimaste incontestate e può fondare la sua decisione sulle dichiarazioni concordanti delle parti (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 676). Egli non è però vincolato dalle ammissione delle parti ma spetta a lui decidere se una fattispecie debba essere provata (Leu in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 10 ad art. 150; A.Staehelin/D.Staehelin/Grolimund in: Zivilprozessrecht, 2ª edizione, §18 n. 5). Per di più, il giudice può finanche assumere d'ufficio delle prove qualora sussistano notevoli dubbi circa un fatto non controverso, ovvero anche in assenza di una contestazione (Schweizer in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 153). E in concreto, all'udienza del 26 giugno 2012 la convenuta, dopo aver preso atto della replica dell'istante, ha nondimeno confermato le offerte di prova già proposte nella risposta, ciò che poteva significare che quanto da lei asserito nella risposta non fosse ammesso."}