{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-10-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-20_2014-10-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118079&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ec9821abb7ef76a8dc3f60410aa0d85e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 13.10.2014 16.2013.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro  - licenziamento immediato ingiustificato - nuovi motivi di licenziamento invocati dal datore di lavoro"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:29:05", "Checksum": "9105fc9b05d372284b199a829bd1164b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 13.10.2014 16.2013.20\nRegesto:\nContratto di lavoro  - licenziamento immediato ingiustificato - nuovi motivi di licenziamento invocati dal datore di lavoro\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 17 aprile 2013 presentato da\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 16 gennaio 2007 RE 1 è stato assunto come muratore dall'impresa di costruzione CO 1, di cui R__________ è socio e gerente, con uno stipendio orario di fr. 25.75. Disdetto il rapporto di lavoro in un primo tempo, dal 21 aprile 2009 il lavoratore è stato riassunto per un salario di fr. 27.75 l'ora. Il 25 ottobre 2011, alla fine di un'accesa discussione tra RE 1 e R__________, il datore di lavoro ha notificato al dipendente una lettera di licenziamento immediato per gravi motivi. Non sottoscritta dal lavoratore, il datore di lavoro l'ha poi notificata per raccomandata il 28 ottobre 2011. Il dipendente, ritenendo il licenziamento immediato non giustificato, ha chiesto il pagamento del salario durante il termine di preavviso ordinario di due mesi, senza esito.\nB. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 26 marzo 2012 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 9970.70, corrispondenti allo stipendio e alla quota di tredicesima mensilità per il termine di preavviso ordinario del contratto di lavoro (fino al 31 dicembre 2011). Nella sua risposta del 7 maggio 2012 la convenuta ha proposto di respingere l'azione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno riaffermato le loro posizioni. Statuendo il 1° marzo 2013 il Pretore ha respinto la petizione. Non sono state prelevate spese ma l'attore è stato tenuto a rifondere alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.\nC. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 aprile 2013, chiedendone in via principale l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere la petizione, o quanto meno, di annullarla e di rinviare gli atti al Pretore per l'istruzione e nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 13 maggio 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'attore il 4 marzo 2013. Iniziato a decorrere il giorno successivo, il termine d'impugnazione è rimasto sospeso dal 24 marzo al 7 aprile 2013 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC) e sarebbe scaduto il 18 aprile 2013. Consegnato alla Posta svizzera il 17 aprile 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) il reclamo è pertanto tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di \"manifestamente errato\" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii)."}