Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le circostanze del caso specifico inducono, tuttavia, a rinunciare – eccezionalmente – ad ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone il problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Notificazione a: | | – ; – . | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Acquarossa.