In tali circostanze il reclamo si rivela manifestamente irricevibile. Si aggiunga che, comunque sia, l'interessata non ha provato di non essere più in possesso della somma, la documentazione bancaria prodotta in questa sede non è ricevibile (sopra consid. 2), né tantomeno ha dimostrato di averla impiegata per delle spese non necessarie di cui si sarebbe astenuta se non l'avesse avuta a disposizione (sentenza del Tribunale federale 4A_296/2012 del 12 novembre 2012, consid. 5 con riferimenti; Schulin in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 6 ad art. 64). 6. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv.