Ora, a prescindere dal fatto che per il Giudice di pace tale documento costituiva un ulteriore elemento su cui fondare il suo apprezzamento, in concreto, non si pone alcun problema riguardo all'autenticità dello scritto, l'interessata non negando di esserne l'autrice. b) Per il resto, RE 1 si limita a ribadire di non essere più in possesso della somma rivendicata e che la sua situazione finanziaria non le permette nessuna restituzione. Essa, però, non pretende che l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice sia manifestamente errato, ovvero insostenibile, né che il giudice abbia erroneamente applicato il diritto. In tali circostanze il reclamo si rivela manifestamente irricevibile.