1021.10 risulta corretta e non contestata”, donde l'accoglimento dell'istanza. 5. a) La reclamante chiede in primo luogo di non tenere conto, quale mezzo di prova, una sua e-mail del 25 agosto 2012, nella quale essa non negava di avere ricevuto la somma rivendicata, rilevando che essa non è “autenticata” ed è “priva della sua firma digitale”. Ora, a prescindere dal fatto che per il Giudice di pace tale documento costituiva un ulteriore elemento su cui fondare il suo apprezzamento, in concreto, non si pone alcun problema riguardo all'autenticità dello scritto, l'interessata non negando di esserne l'autrice.