Questo si evince anche dalla richiesta della stessa convenuta che, tramite posta elettronica in data 25 agosto 2012, si dichiarava disposta a rimborsare il tutto a rate vista la sua situazione quale apprendista”. Il primo giudice ha poi respinto l'eccezione del cessato arricchimento sollevata dalla convenuta sulla base dell'art. 64 CO, poiché la convenuta non aveva fornito una prova a sostegno della sua allegazione, il solo fatto di sostenere di non essere più in possesso della somma in questione non essendo sufficiente per esonerarla dalla restituzione. Ciò posto, per il primo giudice, “la richiesta di fr. 1021.10 risulta corretta e non contestata”, donde l'accoglimento dell'istanza.