Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 4 dicembre 2012, di modo che il termine per l'impugnazione è iniziato a decorrere l'indomani, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto sabato 19 gennaio 2013, salvo prorogarsi a lunedì 21 gennaio 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 31 dicembre 2012 (attestazione postale sulla busta d'invio) il reclamo è pertanto tempestivo. 2. La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv.