{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-09-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-1_2013-09-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115159&nX40_KEY=4921754&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f519595d8d6bf47e394bc60ef2b0562b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 23.09.2013 16.2013.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - indebito arricchimento - ricevibilità del reclamo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:34:05", "Checksum": "a865a59cdc66f64103d5c892da18d2b6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 23.09.2013 16.2013.1\nRegesto:\nContratto di lavoro - indebito arricchimento - ricevibilità del reclamo\n\n\n5. a) La reclamante chiede in primo luogo di non tenere conto, quale mezzo di prova, una sua e-mail del 25 agosto 2012, nella quale essa non negava di avere ricevuto la somma rivendicata, rilevando che essa non è “autenticata” ed è “priva della sua firma digitale”. Ora, a prescindere dal fatto che per il Giudice di pace tale documento costituiva un ulteriore elemento su cui fondare il suo apprezzamento, in concreto, non si pone alcun problema riguardo all'autenticità dello scritto, l'interessata non negando di esserne l'autrice.\nb) Per il resto, RE 1 si limita a ribadire di non essere più in possesso della somma rivendicata e che la sua situazione finanziaria non le permette nessuna restituzione. Essa, però, non pretende che l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice sia manifestamente errato, ovvero insostenibile, né che il giudice abbia erroneamente applicato il diritto. In tali circostanze il reclamo si rivela manifestamente irricevibile. Si aggiunga che, comunque sia, l'interessata non ha provato di non essere più in possesso della somma, la documentazione bancaria prodotta in questa sede non è ricevibile (sopra consid. 2), né tantomeno ha dimostrato di averla impiegata per delle spese non necessarie di cui si sarebbe astenuta se non l'avesse avuta a disposizione (sentenza del Tribunale federale 4A_296/2012 del 12 novembre 2012, consid. 5 con riferimenti; Schulin in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 6 ad art. 64).\n6. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le circostanze del caso specifico inducono, tuttavia, a rinunciare – eccezionalmente – ad ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone il problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è irricevibile.\n2. Non si prelevano spese giudiziarie.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– ; – . |\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Acquarossa.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}