{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-09-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-1_2013-09-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115159&nX40_KEY=4921754&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f519595d8d6bf47e394bc60ef2b0562b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 23.09.2013 16.2013.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - indebito arricchimento - ricevibilità del reclamo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:34:05", "Checksum": "a865a59cdc66f64103d5c892da18d2b6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 23.09.2013 16.2013.1\nRegesto:\nContratto di lavoro - indebito arricchimento - ricevibilità del reclamo\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 31 dicembre 2012 presentato da\n|\n|\nCO 1 ;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 13 giugno 2012 CO 1, titolare della ditta individuale __________, ha notificato a RE 1 la disdetta del contratto di lavoro per la fine di quel medesimo mese. Il 13 agosto 2012 il datore di lavoro ha chiesto alla dipendente di restituirgli fr. 1021.10, versatile in eccesso a causa di un errore nel conteggio del salario. Nulla avendo ottenuto, il 4 ottobre 2012 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Blenio per fr. 1021.10, oltre a fr. 73. per le spese esecutive e fr. 5.10 per la tassa d'incasso, al quale l'escussa ha interposto opposizione.\nB. Il 19 ottobre 2012 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Acquarossa, chiedendo la convocazione di\nun'udienza di conciliazione per ottenere da RE 1 la restituzione sulla base dell'art. 62 CO di fr. 1021.10 oltre interessi e delle spese esecutive, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. In uno scritto del 12 novembre 2012 la convenuta, sostenendo di non essersi accorta di avere ricevuto una doppia retribuzione per le trasferte effettuate e di non essere più in possesso della somma versatale, ha contestato la restituzione richiamandosi alla sua buona fede (art. 64 CO). All'udienza del 13 novembre 2012, le parti hanno ribadito le loro posizione, l'istante instando per l'emanazione di una decisione.\nC. Statuendo il 30 novembre 2012 il Giudice di pace ha accolto\nl'istanza e ha condannato la convenuta a pagare fr. 1021.10 oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 2012, con conseguente rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. La tassa di giustizia di fr. 100. è stata posta a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 50.–.\nD. Con reclamo del 31 dicembre 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 4 dicembre 2012, di modo che il termine per l'impugnazione è iniziato a decorrere l'indomani, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto sabato 19 gennaio 2013, salvo prorogarsi a lunedì 21 gennaio 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 31 dicembre 2012 (attestazione postale sulla busta d'invio) il reclamo è pertanto tempestivo.\n2. La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando le parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).\n3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8, con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\n4. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che “il calcolo della somma totale di fr. 1021.10, richiesta dall'attore non risulta essere mai contestata dalla parte convenuta. Questo si evince anche dalla richiesta della stessa convenuta che, tramite posta elettronica in data 25 agosto 2012, si dichiarava disposta a rimborsare il tutto a rate vista la sua situazione quale apprendista”. Il primo giudice ha poi respinto l'eccezione del cessato arricchimento sollevata dalla convenuta sulla base dell'art. 64 CO, poiché la convenuta non aveva fornito una prova a sostegno della sua allegazione, il solo fatto di sostenere di non essere più in possesso della somma in questione non essendo sufficiente per esonerarla dalla restituzione. Ciò posto, per il primo giudice, “la richiesta di fr. 1021.10 risulta corretta e non contestata”, donde l'accoglimento dell'istanza."}