Sennonché, per tacere del fatto che un semplice rinvio agli allegati prodotti in prima istanza non è conforme all'esigenza di motivazione (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 321 e n. 3 ad art. 311), la reclamante contrappone semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice senza spiegare perché quest'ultima sarebbe insostenibile né pretendere che il giudice abbia erroneamente applicato il diritto. Ne discende che il “reclamo”, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela irricevibile. 5. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett.