Ora, lo scritto introdotto il 15 aprile 2013 dalla reclamante si limita a confermare “integralmente quanto abbiamo già avuto modo di comunicare alla spett. Giudicatura di pace del circolo di Vezia in data 5 marzo 2012 e per non ripeterci alleghiamo copia che fa parte integrante di questo ricorso”. Tale allegato non adempie però le esigenze di motivazione imposte dalla procedura per essere trattato come un reclamo. Sennonché, per tacere del fatto che un semplice rinvio agli allegati prodotti in prima istanza non è conforme all'esigenza di motivazione (Jeandin in: