CO. Il Giudice ha poi rilevato che l'aver disdetto il contratto di lavoro con un preavviso più lungo di quello minimo legale, non aveva per effetto di suddividere il periodo di disdetta in una parte legale e in una parte volontaria, di modo che l'art. 336c CO non era applicabile solo alla prima parte, il Codice delle obbligazioni prevedendo una durata minima dei termini per disdire un contratto di lavoro (art. 335c cpv. 1 CO), ma lasciando alle parti la facoltà di stabilirne una più lunga (art. 335c cpv. 2 CO). 4. Ora, lo scritto introdotto il 15 aprile 2013 dalla reclamante si limita a confermare “integralmente quanto abbiamo già avuto modo di comunicare alla spett.