In concreto, il Giudice di pace ha accertato che la disdetta era stata notificata al lavoratore, alle dipendenze della convenuta dal 1° settembre 2010, con un preavviso di due mesi, benché nel primo anno di servizio potesse essere data con preavviso di solo un mese giusta l'art. 335c CO. Ma, poiché durante il periodo di disdetta, il dipendente aveva presentato un certificato medico per inabilità dall'8 al 15 agosto 2011, per il primo giudice tale periodo di inabilità lavorativa aveva procrastinato il termine di fine del lavoro al 30 settembre 2011 sulla base dell'art. 336c CO.