3337.50 oltre accessori. Nelle sue osservazioni del 5 marzo 2012 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. All'udienza del 21 agosto 2012, indetta per la discussione, l'istante ha ribadito le sue domande, mentre la convenuta non è comparsa. C. Statuendo il 12 marzo 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, condannando la convenuta al pagamento di fr. 3337.50 oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2011. La tassa di giustizia e le spese sono state poste a carico dello Stato, mentre la convenuta è stata obbligata a rifondere all'istante un'indennità di fr. 150.–. D. Con scritto 15 aprile 2013 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio.