– oltre alla tredicesima. Il 22 giugno 2011 la datrice di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro per il successivo 31 agosto. Il dipendente, rimasto inabile al lavoro dall'8 al 15 agosto, ha chiesto di potere lavorare fino al 30 settembre, ritenendo posticipata di un mese la fine del contratto in applicazione dell'art. 336c CO. RE 1 non ha acconsentito a tale richiesta, considerando terminata la relazione contrattuale il 31 agosto. B. Ottenuta dal Giudice di pace del circolo di Vezia l'autorizzazione ad agire, con istanza 2 gennaio 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il pagamento di fr. 3337.50 oltre accessori.