{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-19_2013-05-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113883&nX40_KEY=4921762&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "67f54c1aa4c3f5f88b1d6e9878012452"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 13.05.2013 16.2013.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:15:36", "Checksum": "1cc91a93aaf1dd525a1044220ca1b95f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 13.05.2013 16.2013.19\nRegesto:\nContratto di lavoro - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo\n\n\n4. Ora, lo scritto introdotto il 15 aprile 2013 dalla reclamante si limita a confermare “integralmente quanto abbiamo già avuto modo di comunicare alla spett. Giudicatura di pace del circolo di Vezia in data 5 marzo 2012 e per non ripeterci alleghiamo copia che fa parte integrante di questo ricorso”. Tale allegato non adempie però le esigenze di motivazione imposte dalla procedura per essere trattato come un reclamo. Sennonché, per tacere del fatto che un semplice rinvio agli allegati prodotti in prima istanza non è conforme all'esigenza di motivazione (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 321 e n. 3 ad art. 311), la reclamante contrappone semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice senza spiegare perché quest'ultima sarebbe insostenibile né pretendere che il giudice abbia erroneamente applicato il diritto. Ne discende che il “reclamo”, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela irricevibile.\n5. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC) salvo in caso di malafede o temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità all'istante, a cui il reclamo non è stato notificato.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è irricevibile.\n2. Non si prelevano spese giudiziarie.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n; .\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}