Contrariamente a quanto considerato dal Giudice di pace, in concreto non vi è motivo di dubitare della validità della disdetta e dell'avvenuta cessazione per il 31 agosto 2012 del contratto di lavoro, nulla avendo l'istante preteso al riguardo. Il reclamante ha inoltre ragione nel sostenere che il primo giudice ha frainteso il suo scritto 17 ottobre 2012 (doc.