” 6. Secondo l'art. 324 CO, se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro. La mora del datore di lavoro presuppone in principio che il lavoratore abbia offerto i propri servizi. Qualora tuttavia il datore di lavoro esoneri il dipendente dai propri obblighi fino al termine del periodo di disdetta oppure non avrebbe comunque accettato la prestazione lavorativa, al lavoratore non può essere rimproverato di non avere offerto il proprio impiego durante tale lasso di tempo (DTF 135 III 349, consid.