Essa si duole inoltre del fatto che il primo giudice abbia messo in dubbio la validità della disdetta, asserendo di avere spedito all'istante il 17 luglio 2012 una regolare disdetta e che se la stessa non fosse stata regolare e inoltrata in tempo opportuno, il sindacato che rappresenta l'istante non avrebbe esitato a impugnarla. Asserisce infine che “è corretto che da parte nostra non abbiamo intimato il piano di lavoro per lettera raccomandata alla nostra dipendente, (…) ma è altrettanto vero che la stessa dipendente non ha dato la sua disponibilità né per lettera normale né tanto meno per lettera raccomandata.” 6.