D), considerando che in essa vi sarebbe scritto che “la deduzione corrisponde a giorni di vacanza non fruiti -14/21 agosto”. Essa si duole inoltre del fatto che il primo giudice abbia messo in dubbio la validità della disdetta, asserendo di avere spedito all'istante il 17 luglio 2012 una regolare disdetta e che se la stessa non fosse stata regolare e inoltrata in tempo opportuno, il sindacato che rappresenta l'istante non avrebbe esitato a impugnarla.