Egli ha soggiunto che siccome l'istante, benché impiegata a tempo parziale (70%), “di tanto in tanto veniva occupata con un onere superiore a seconda del fabbisogno”, la convenuta avrebbe potuto intimarle “la presenza secondo il piano di lavoro settimanale con un relativo recupero di eventuali assenze ingiustificate. Se ciò non rientrava nell'ottica aziendale avrebbe dovuto comunicarle, sempre per iscritto (meglio se per lettera raccomandata), la deduzione di stipendio per assenza ingiustificata, quantificandone anche l'ammontare.” Ciò posto e “in base alle prove addotte”, il primo giudice ha accolto l'istanza. 5. La reclamante sostiene anzitutto che la “deduzione (fr.