A suo parere, poi, il contratto di lavoro concluso tra le parti prevedeva che la disdetta doveva rispettare la forma scritta e che, considerato che agli atti non vi era nessuna disdetta scritta, “in teoria si potrebbe anche supporre che lo stesso sia ancora in vigore”. Egli ha soggiunto che siccome l'istante, benché impiegata a tempo parziale (70%), “di tanto in tanto veniva occupata con un onere superiore a seconda del fabbisogno”, la convenuta avrebbe potuto intimarle “la presenza secondo il piano di lavoro settimanale con un relativo recupero di eventuali assenze ingiustificate.