816.70 dall'ultimo mese di salario della lavoratrice a titolo di “giorni di vacanza non fruiti -14/21 agosto” e per “mancata presenza” sul posto di lavoro. A suo parere, poi, il contratto di lavoro concluso tra le parti prevedeva che la disdetta doveva rispettare la forma scritta e che, considerato che agli atti non vi era nessuna disdetta scritta, “in teoria si potrebbe anche supporre che lo stesso sia ancora in vigore”.