16.2012.59). C. Il 5 aprile 2013 il Giudice di pace ha emanato una nuova decisione, nella quale ha accolto l'istanza e ha condannato la convenuta a versare all'istante fr. 816.70 e un'indennità di fr. 50.–. Le spese processuali di fr. 120.– sono state poste a carico dello Stato. D. Contro tale decisione RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 aprile 2013. CO 1 non ha presentato osservazioni. Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc.