Il contratto di lavoro, che prevedeva uno stipendio mensile lordo di fr. 2450.– per un'occupazione al 70%, è iniziato il 9 marzo 2012 ed è terminato il 31 agosto dello stesso anno. Dallo stipendio del mese di agosto 2012 la datrice di lavoro ha trattenuto fr. 816.70 a titolo di “assenze non pagate”. La lavoratrice ha contestato tale trattenuta chiedendone, invano, la restituzione. B. Con istanza di conciliazione 30 ottobre 2012 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo del Gambarogno per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di fr.