{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-18_2014-05-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117413&nX40_KEY=4921740&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2156dc6506b69300eab423e17944e52e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.05.2014 16.2013.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - licenziamento - dipendente esonerata dal datore di lavoro dall'obbligo di lavorare fino al termine del periodo di disdetta - mancato pagamento del salario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:26:45", "Checksum": "66ea4bc6a564308164f87564f7601b8a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.05.2014 16.2013.18\nRegesto:\nContratto di lavoro - licenziamento - dipendente esonerata dal datore di lavoro dall'obbligo di lavorare fino al termine del periodo di disdetta - mancato pagamento del salario\n\n\n4. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha accertato che il datore di lavoro aveva dedotto fr. 816.70 dall'ultimo mese di salario della lavoratrice a titolo di “giorni di vacanza non fruiti -14/21 agosto” e per “mancata presenza” sul posto di lavoro. A suo parere, poi, il contratto di lavoro concluso tra le parti prevedeva che la disdetta doveva rispettare la forma scritta e che, considerato che agli atti non vi era nessuna disdetta scritta, “in teoria si potrebbe anche supporre che lo stesso sia ancora in vigore”. Egli ha soggiunto che siccome l'istante, benché impiegata a tempo parziale (70%), “di tanto in tanto veniva occupata con un onere superiore a seconda del fabbisogno”, la convenuta avrebbe potuto intimarle “la presenza secondo il piano di lavoro settimanale con un relativo recupero di eventuali assenze ingiustificate. Se ciò non rientrava nell'ottica aziendale avrebbe dovuto comunicarle, sempre per iscritto (meglio se per lettera raccomandata), la deduzione di stipendio per assenza ingiustificata, quantificandone anche l'ammontare.” Ciò posto e “in base alle prove addotte”, il primo giudice ha accolto l'istanza.\n5. La reclamante sostiene anzitutto che la “deduzione (fr. 816.70) è per la mancata presenza, ingiustificata ed arbitraria, al posto di lavoro dal 22 al 31 agosto 2012” e rimprovera il Giudice di pace di avere erroneamente interpretato la lettera da lei inviata il 17 ottobre 2012 al rappresentante dell'istante (doc. D), considerando che in essa vi sarebbe scritto che “la deduzione corrisponde a giorni di vacanza non fruiti -14/21 agosto”. Essa si duole inoltre del fatto che il primo giudice abbia messo in dubbio la validità della disdetta, asserendo di avere spedito all'istante il 17 luglio 2012 una regolare disdetta e che se la stessa non fosse stata regolare e inoltrata in tempo opportuno, il sindacato che rappresenta l'istante non avrebbe esitato a impugnarla. Asserisce infine che “è corretto che da parte nostra non abbiamo intimato il piano di lavoro per lettera raccomandata alla nostra dipendente, (…) ma è altrettanto vero che la stessa dipendente non ha dato la sua disponibilità né per lettera normale né tanto meno per lettera raccomandata.”\n6. Secondo l'art. 324 CO, se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro. La mora del datore di lavoro presuppone in principio che il lavoratore abbia offerto i propri servizi. Qualora tuttavia il datore di lavoro esoneri il dipendente dai propri obblighi fino al termine del periodo di disdetta oppure non avrebbe comunque accettato la prestazione lavorativa, al lavoratore non può essere rimproverato di non avere offerto il proprio impiego durante tale lasso di tempo (DTF 135 III 349, consid. 4.2 con numerosi riferimenti; sentenza II CCA inc. 12.2008.236 del 25 giugno 2009, consid. 3.3).\n7. Contrariamente a quanto considerato dal Giudice di pace, in concreto non vi è motivo di dubitare della validità della disdetta e dell'avvenuta cessazione per il 31 agosto 2012 del contratto di lavoro, nulla avendo l'istante preteso al riguardo. Il reclamante ha inoltre ragione nel sostenere che il primo giudice ha frainteso il suo scritto 17 ottobre 2012 (doc. D), considerando a torto che l'importo litigioso non corrispondesse soltanto al salario relativo agli ultimi dieci giorni del mese di agosto 2012 in cui l'istante non aveva lavorato, ma anche a “giorni di vacanza non fruiti -14/21 agosto”.\nSennonché, nella sua istanza 30 ottobre 2012 la lavoratrice aveva affermato che il datore di lavoro le aveva detto di prendere le vacanze dal 14 al 17 agosto 2012 e che per il periodo successivo l'aveva dispensata dall'obbligo di lavorare pur assicurandole il versamento del salario per l'intero mese. Tale allegazione non è stata contestata dalla convenuta davanti al primo giudice (art. 150 cpv. 1 CPC). Così stando le cose il primo giudice poteva ritenere che la dipendente fosse stata esonerata dall'obbligo di presenziare sul posto di lavoro. Ciò posto, nel risultato la decisione del Giudice di pace di accogliere l'istanza non costituisce un'errata applicazione del diritto. Ne segue che il reclamo deve essere respinto.\n8. La procedura per le azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di malafede o temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'istante avendo rinunciato a presentare osservazioni al reclamo.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Non si prelevano spese processuali.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– ; – .\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}