{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-18_2014-05-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117413&nX40_KEY=4921740&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2156dc6506b69300eab423e17944e52e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.05.2014 16.2013.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - licenziamento - dipendente esonerata dal datore di lavoro dall'obbligo di lavorare fino al termine del periodo di disdetta - mancato pagamento del salario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:26:45", "Checksum": "66ea4bc6a564308164f87564f7601b8a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.05.2014 16.2013.18\nRegesto:\nContratto di lavoro - licenziamento - dipendente esonerata dal datore di lavoro dall'obbligo di lavorare fino al termine del periodo di disdetta - mancato pagamento del salario\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 9 aprile 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 5 aprile 2013 dal Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa n.18/Conc/12 (contratto di lavoro) promossa con istanza 30 ottobre 2012 da |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. La società RE 1 ha assunto nel marzo del 2012 CO 1 in qualità di venditrice e di ausiliaria di cucina nello snack bar annesso alla stazione di servizio da lei gestita a __________. Il contratto di lavoro, che prevedeva uno stipendio mensile lordo di fr. 2450.– per un'occupazione al 70%, è iniziato il 9 marzo 2012 ed è terminato il 31 agosto dello stesso anno. Dallo stipendio del mese di agosto 2012 la datrice di lavoro ha trattenuto fr. 816.70 a titolo di “assenze non pagate”. La lavoratrice ha contestato tale trattenuta chiedendone, invano, la restituzione.\nB. Con istanza di conciliazione 30 ottobre 2012 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo del Gambarogno per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 816.70. All'udienza del 16 novembre 2012 l'istante, unica comparente, ha confermato la sua pretesa e chiesto al giudice l'emanazione di una decisione. Statuendo lo stesso giorno il Giudice di pace ha accolto l'istanza. Adita con reclamo del 27 novembre 2012 da RE 1, con sentenza 14 gennaio 2013 questa Camera ha annullato la decisione impugnata, poiché lesiva dei requisiti minimi di motivazione, e ha rinviato gli atti al primo giudice per un nuovo giudizio (inc. 16.2012.59).\nC. Il 5 aprile 2013 il Giudice di pace ha emanato una nuova decisione, nella quale ha accolto l'istanza e ha condannato la convenuta a versare all'istante fr. 816.70 e un'indennità di fr. 50.–. Le spese processuali di fr. 120.– sono state poste a carico dello Stato.\nD. Contro tale decisione RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 aprile 2013. CO 1 non ha presentato osservazioni.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 6 aprile 2012 sicché il reclamo, introdotto il 9 aprile 2013 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è senz'altro tempestivo.\n2. La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).\n3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii)."}