Sotto questo profilo nulla può essere rimproverato al Giudice di pace, che dopo avere accertato il credito dell'istante, ovvero l'accertamento che la pretesa rivendicata esiste ed è esigibile, ha pronunciato il rigetto dell'opposizione al noto PE. Ciò posto, nella misura in cui la reclamante nemmeno contesta l'esistenza del credito vantato dall'istante, il reclamo, si rivela infondato. 6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.